Angelica Musco Gennaio 9, 2018 Nessun commento

Caratteristiche della societá in nome collettivo

Le caratteristiche della societá in nome collettivo sono pressoché simili alle caratteristiche della societá semplice. Le uniche differenze derivano dal fatto che la societá in nome collettivo (s.n.c.) è una forma giuridica adatta all'esercizio di attivitá economiche commerciali. Effettivamente, questo tipo di impresa rappresenta la forma societaria piú semplice per questo tipo di attivitá. Inoltre, le procedure e i costi per la costituzione e la gestione dell'impresa non sono affatto complessi e onerosi.

I requisiti della societá in nome collettivo

La societá in nome collettivo è una forma societaria di impresa adatta all'esercizio di attivitá economiche commerciali. Piú in particolare, si tratta della forma basica per questo tipo di attivitá. Proprio per questo, questa forma giuridica è maggiormente diffusa tra le piccole imprese: tutte quelle imprese, cioè, che non necessitano di eccessivi finanziamenti e nelle quali il rischio di impresa é basso. Ció nonostante, la societá in nome collettivo è fallibile. Se la societá fallisce, tutti i soci falliranno.

Affinchè un'impresa venga definita societá in nome collettivo è necessario che presenti determinate caratteristiche e requisiti. Solo cosí, la snc verrá riconosciuta a livello legale. Come giá detto, le caratteristiche della snc non differiscono molto da quelle della societá semplice.

Requisiti della societá in nome collettivo

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Costituzione della snc

La costituzione della societá in nome collettivo prevede una serie di passaggi obbligatori affinché l'impresa venga legalmente riconosciuta. In questo modo la societá sará soggetta a determinate norme che regolano la vita dell'impresa. Il primo passaggio da affrontare  è costituito dalla stipulazione del contratto sociale, in forma di Atto costitutivo. Questo deve essere redatto e firmato da tutti i soci partecipanti, in presenza di un notaio. Tra le altre cose, l'atto deve obbligatoriamente contenere la ragione sociale e l'oggetto sociale della snc.



Il passaggio successivo rappresenta uno degli obblighi dei soci per la snc. Si tratta dell'iscrizione della snc nel Registro delle imprese. Nello specifico, l'iscrizione dovrá essere effettuata nella sezione ordinaria del Registro delle imprese della Camera di commercio del territorio. Nel caso in cui la snc non venga iscritta, la societá in nome collettivo verrá ugualmente costituita, ma verrá definita irregolare. Ció comporta il fatto che verranno applicate a queste le norme vigenti per la societá semplice.

Autonomia patrimoniale della snc

La societá in nome collettivo non ha personalita giuridica. Sono i soci, infatti, ad essere i responsabili dell'azienda, rispondendo anche delle obbligazioni societarie verso terzi. Inoltre, la snc gode di autonomia patrimoniale imperfetta. Ció vuol dire che i soci hanno l'obbligo di rispondere alle obbligazioni in modo illimitato e solidale. Nella snc, infatti, a differenza delle societá di capitali, prevale l'elemento soggettivo dei soci, rispetto alle quote di capitale conferite.

Nel caso in cui la societá dovesse contrarre debiti, il pagamento dovrá essere effettuato dalla societá, attraverso il patrimonio societario. Se, peró, questo è insufficiente per coprire l'ammontare del debito, allora il creditore potrá agire sul patrimonio personale dei soci.

Caratteristiche della societá in nome collettivo

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Amministrazione della societá in nome collettivo

Ad eccezione di alcuni casi regolati da specifici patti, l'amministrazione delle societá in nome collettivo spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Ció vuol dire che ciascun socio amministratore, da solo, puó agire e prendere decisioni in nome e per conto della societá per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Non occorre, dunque, chiedere il consenso e il parere degli altri, nè è tenuto ad informarli. L'unico limite è rappresentato dal diritto di veto degli altri amministratori.

Tuttavia, è possibile che l'ammistrazione della snc sia nelle mani di tutti i soci in modo congiunto. Ció implica il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Questo modello di amministrazione è, peró meno efficiente rispetto al primo in quanto viene a mancare la tempestivitá delle decisioni.

Angelica Musco Gennaio 8, 2018 Nessun commento

Cos’è la societá in nome collettivo

La societá in nome collettivo è la forma societaria basica per l'esercizio di attivitá commerciali. Proprio per questo, è una delle forme giuridiche di impresa piú diffuse per sviluppare attivitá economiche insieme ad altre persone. La snc, inoltre, si distingue da altre forme di impresa, per il fatto che in questa prevalgono le persone dei soci rispetto alle quote di capitale da loro conferite. Sono i soci, dunque, i responsabili dell'azienda e su di loro ricade il rischio dell'impresa. Vediamo adesso nel dettaglio cos'è la societá in nome collettivo e le sue caratteristiche.

Definizione di societá in nome collettivo

Tra i vari tipi di societá di persone, la societá in nome collettivo è la piú semplice forma societaria adatta all'esercizio di attivitá economiche commerciali. Questa forma di impresa, inoltre, consente a piú persone di collaborare nell'esercizio e nell'amministrazione dell'impresa. Di conseguenza, anche i costi dell'impresa e i relativi impegni saranno ripartiti tra tutti i partecipanti. Per questo, è appropriata per le attivitá economiche di piccole dimensioni, che non richiedono grossi investimenti e nelle quali il rischio di impresa è contenuto. Nello specifico, esistono le snc commerciali, agricole e artigiane.

  • Le snc commerciali esercitano  attivitá commerciale. I soci sono obbligati all'iscrizione nella Gestione previdenziale dei commercianti
  • Le snc artigiane sono quelle imprese dedite alle attivitá manuali. In queste, almeno un socio deve possedere i relativi requisiti tecnico-professionali
  • Le snc agricole sviluppano, come dice la parola stessa, attivitá di agricoltura e a questa connesse
Cos'é la societá in nome collettivo

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Caratteristiche della snc

A differenza della societá di capitali, la societá in nome collettivo non ha personalitá giuridica. Sono i soci, infatti, ad essere responsabili dell'azienda: hanno la responsabilitá illimitata e solidale delle obbligazioni verso terzi derivanti dalla societá. La snc, inoltre, gode di autonomia patrimoniale imperfetta. Ció vuol dire che, se l'azienda contrae debiti, saranno i soci a provvedere al loro pagamento con il proprio patrimonio personale. In particolare, nel caso in cui l'ammontare del debito superi il patrimonio societario, i creditori potranno far riferimento al patrimonio personale dei soci. Il tutto, a prescindere dalla quota di capitale da loro conferita.

In caso di insolvenza, la societá potrebbe fallire. La societá in nome collettivo è, infatti, soggetta al fallimento. È importante sottolineare il fatto che il fallimento della snc comporta il fallimento di tutti i soci.

La costituzione della snc

La costituzione di una societá in nome collettivo prevede pochi ma importanti passaggi. Innanzitutto, data la presenza di piú persone in capo all'azienda, è necessaria la stipulazione del contratto sociale. Questo prende la forma dell'Atto costitutivo e deve essere firmato in presenza di un notaio. La forma scritta è quindi obbligatoria. Uno degli elementi che non deve mai mancare é la ragione sociale, la quale deve obbligatoriamente contenere la dicitura di societá in nome collettivo.

Il passaggio successivo prevede l'iscrizione della societá nel Registro delle imprese. In particolare, a differenza della costituizione della societá semplice, la societá in nome collettivo ha l'obbligo di essere iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese. Questa è necessaria affinchè la societá venga conosciuta da terzi. Nel caso in cui, i soci non provvedano all'iscrizione nel Registro delle imprese, la societá verrá ugualmente costituita, ma verrá definita irregolare.



Infine, a differenza della costituzione della societá di capitali, per costituire una snc non occorre il deposito di un capitale sociale minimo.

Definizione di societá in nome collettivo

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Scioglimento della societá in nome collettivo

La societá in nome collettivo puó essere sciolta per diversi motivi: conseguimento dell'oggetto sociale, decorso del termine fissato nell'atto costitutivo, fallimento o provvedimento dell'autoritá governativa. Nel caso in cui venga a mancare la pluralitá dei soci, la societá ha un periodo limite di 6 mesi per ricostituire la societá. Trascorso questo limite, la societá puó dirsi sciolta.

In tutti i casi, deve essere nominato un liquidatore che provveda alla chiusura delle eventuali operazioni in corso, come debiti e crediti. La fase di liquidazione prevede la divisione del patrimonio residuo tra i soci. Successivamente, si potrá provvedere alla cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese.

Angelica Musco Gennaio 4, 2018 Nessun commento

Societá in nome collettivo (s.n.c.)

La societá in nome collettivo (s.n.c.) è un tipo di impresa collettiva. Si tratta, infatti, di un'impresa che vede la presenza di almeno due persone, in qualitá di soci e titolari. Sono loro i responsabili dell'azienda e su di loro ricade il rischio aziendale. Inoltre, in quanto societá di persone, si caratterizza per la prevalenza delle persone dei soci rispetto alle quote di capitale da loro conferite.  Tra le varie forme societarie, la snc rappresenta la forma basica per svolgere un'attivitá commerciale.

Definizione di societá in nome collettivo

La societá di persone rientra tra le varie forme che la societá di persone presenta. Inoltre, a differenza della societá semplice, la societá in nome collettivo è la forma societaria basica per lo svolgimento di attivitá commerciali. A differenza, peró, delle societá di capitali, una delle caratteristiche della snc è che si tratta di un tipo di impresa che non ha personalitá giuridica. Di conseguenza, oltre ad essere amministratori e rappresentanti della societá, i soci sono anche responsabili delle obbligazioni societarie verso terzi.

Societá in nome collettivo (snc)

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Costituire una societá in nome collettivo

Nel momento in cui due o piú persone decidono di creare un'impresa, la scelta della forma giuridica è di fondamentale importanza. Nel caso della costituzione di una societá, generalmente l'indecisione si sviluppa tra la snc e la srl. Si tratta, cioé, di scegliere quale delle due forme sia piú conveniente al business che si andrá a sviluppare. Senza dubbio, la societá in nome collettivo é una forma giuridica di impresa che presenta vantaggi da non sottovalutare. Innanzitutto, i costi per costituire e gestire una snc non sono affatto elevati. A differenza della srl, infatti, non è previsto il deposito di un capitale sociale minimo. Anche il regime fiscale previsto per questa forma giuridica non è oneroso.



Inoltre, le procedure e i costi relativi alla costituzione della societá in nome collettivo non si distaccano molto da quelle previste per la costituzione della societá semplice. Poichè si tratta di una societá, il primo passaggio da affrontare consiste nella stipulazione del contratto sociale tra i soci. In questo caso, il contratto deve essere redatto in forma scritta. Le forme consentite sono: la scrittura privata autenticata e l'Atto pubblico. Successivamente si dovrá procedere con l'iscrizione della societá nel Registro delle imprese.

  • Costi della societá in nome collettivo
  • Vantaggi e svantaggi della societá in nome collettivo
  • Conviene una snc o una srl?
Societá in nome collettivo

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Come si scioglie una societá in nome collettivo?

Come giá detto, la societá in nome collettivo non ha personalitá giuridica. Sono i soci ad avere la responsabilitá illimitata dell'azienda. In altre parole, sono loro a dover rispondere delle obbligazioni verso terzi derivanti dalla societá. In caso di debiti, i soci dovranno provvedere alla loro estinzione in primo luogo con il patrimonio societario e successivamente con il loro patrimonio personale.

La snc è un'impresa fallibile: nel caso la societá fallisca, anche tutti i soci partecipanti falliranno. La societá in nome collettivo puó essere, comunque, sciolta per diversi motivi. In ogni caso, dovrá essere nominato un liquidatore che effettuerá le procedure relative allo scioglimento. Si dovrá infatti provvedere al pagamento dei debiti, alla riscossione dei crediti residui e successivamnete si dovrá ripartire il patrimonio tra i soci. Una volta conclusi questi passaggi, si potrá richiedere la cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese.

  • Scioglimento della societá in nome collettivo
  • I debiti nella societá in nome collettivo
Angelica Musco Gennaio 3, 2018 Nessun commento

Costituzione della societá semplice

La societá semplice rappresenta la forma piú elementare di societá. In effetti, l'ordinamento giuridico italiano considera la societá semplice come il prototipo della societá di persone. Si tratta di un tipo di impresa le cui caratteristiche sono le stesse che una qualsiasi societá di persone deve presentare. Proprio per la sua estrema semplicitá, è adatta a business che non necessitano di grossi investimenti. Le procedure per la costituzione della societá semplice, infatti, non sono affatto complesse e i costi di gestione non sono onerosi.

Come si costituisce una societá semplice

Una delle principali caratteristiche della societá semplice è che trattasi di una forma giuridica adatta alle attivitá economiche non commerciali. Per attivitá non commerciali si intendono le attivitá legate all'agricoltura, di gestione del patrimonio immobiliare e le attivitá di tempo libero. Tra queste, comunque, la forma piú diffusa di S.s. è la societá semplice agricola. Trattandosi di una societá che non esercitá attivitá commerciale, ma solo economica, le procedure per la sua costituzione prevedono pochi e semplici passaggi. Innanzitutto, è bene ricordare che, in quanto societá, è necessaria la presenza di almeno due persone in qualitá di soci. Sono i soci, infatti, i titolari e responsabili dell'impresa.

Costituzione della societá semplice

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L'atto costitutivo della societá semplice

Trattandosi di una societá, il primo passaggio da affrontare prevede la stipulazione del contratto sociale. Questo prende la forma dell'Atto costitutivo e non è soggetto a forme particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Il contratto, infatti, puó essere concluso verbalmente o attraverso comportamenti concludenti dei soci. La forma scritta è invece prevista sia come scrittura privata che come Atto costitutivo.



L'atto costitutivo è necessario quando vengono conferiti beni immobili o diritti reali immobiliari. Anche in caso di semplice godimento di questi, è necessaria la forma scritta. L'atto costitutivo deve obbligatoriamente contenere l'oggetto sociale, la ragione sociale e i conferimenti di ciascun socio. La forma scritta, inoltre, richiede la presenza di un notaio.

Iscrizione della societá semplice nel Registro delle imprese

Il passaggio successivo prevede l'iscrizione della societá semplice nel Registro delle imprese della Camera di commercio del territorio. Piú in particolare questa forma giuridica di impresa deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese. L'iscrizione è necessaria per consentire a terzi di venire a conoscenza dell'esistenza della societá e per conoscerne i rappresentanti e amministratori. Invece, nel caso in cui la S.s. sia stata costituita tramite scrittura privata, l'iscrizione non è prevista.

Costituzione della societá semplice

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I costi della societá semplice

Come giá detto, la societá semplice non prevede procedure complesse per la sua costituzione né costi eccessivi. Le prime spese che i soci dovranno affrontare riguarderanno proprio la costituzione dell'impresa. È bene sottolineare comunque che, a differenza delle societá di capitali, la societá semplice non prevede il deposito di un capitale sociale minimo. Le tasse da pagare sono invece relative a:

  • Imposta di bollo
  • Imposta di registro
  • Spese notarili nel caso in cui la societá sia stata costituita in presenza di un notaio
  • Costi per la Camera di commercio, previsti per l'iscrizione della societá nel Registro delle imprese

Proprio come l'impresa individuale, nella societá semplice i soci sono illimitatamente responsabili delle obbligazioni della societá. Ció vuol dire che i debiti della societá dovranno essere pagati con il patrimonio della societá e con quello personale dei soci. Questi, infatti, dovranno intervenire con il proprio patrimonio personale a prescindere dai propri conferimenti.

Anche per la societá semplice è necessaria la determinazione del reddito tramite la dichiarazione dei redditi. Successivamente, il reddito della societá viene tassato in capo ai soci in base alle quote di partecipazione di ciascuno. I soci, dunque, dovranno provvedere al pagamento dell'IRPEF, nelle sue rispettive aliquote.

Angelica Musco Gennaio 2, 2018 Nessun commento

Societá semplice agricola

La societá semplice agricola è un tipo di societá semplice che, come dice la parola stessa, si occupa prevalentemente di attivitá legate all'agricoltura. La particolaritá consiste nel fatto che queste vengono svolte in forma collettiva: la societá semplice agricola è infatti una societá di persone. Si tratta di una forma giuridica di impresa molto diffusa per molteplici ragioni. Innanzitutto, perchè non richiede procedure complesse per la sua costituzione. Inoltre, presenta numerosi vantaggi fiscali.

Cos'è la societá semplice agricola

La societá semplice è la forma societaria di impresa piú elementare. Proprio per la sua semplicitá, le caratteristiche della societá semplice rappresentano le caratteristiche basilari della societá di persone in generale. L'unica particolaritá di questa forma giuridica di impresa è il fatto che è adatta alle attivitá economiche non commerciali. Per questo, la societá semplice è diffusa per l'esercizio di attivitá legate all'agricoltura.

La societá semplice agricola è tale perche svolge solamente attivitá agricole non commerciali. Per attivitá legate all'agricoltura si intendono: la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attivitá connesse. In particolare, le attivitá connesse consistono nell'agriturismo e nella fornitura dei propri beni o servizi. Anche la manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei propri prodotti, sono attivitá connesse all'agricoltura. Si tratta dunque di un tipo di impresa che presenta determinati requisiti, che non prevede un iter complesso per la sua costituzione e che possiede determinati vantaggi fiscali.

Societá semplice agricola

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I requisiti della societá semplice agricola

La principale caratteristica della societá semplice agricola è il fatto che piú persone, in qualitá di soci, collaborano all'attivitá dell'impresa. Inoltre, le societá semplici agricole, per essere tali ed essere riconosciute, devono presentare almeno tre requisiti. Due di questi riguardano l'atto costitutivo, l'altro requisito riguarda i soci.

  • La societá deve avere come oggetto sociale l'esercizio dell'agricoltura e delle attivitá connesse
  • La ragione sociale deve sempre contenere l'indicazione di "societá semplice agricola"
  • Almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto. Gli altri soci possono anche non essere agricoltori

Nel momento in cui la societá semplice agricola presenti tutti i 3 requisiti, allora questa potrá beneficiare dei vantaggi fiscali previsti per il settore agricolo. Tra questi, la societá potrá disporre di una contabilitá agevolata e di una tassazione catastale semplice, oltre alle agevolazioni sull'acquisto di terreni e macchinari.

Costituzione della societá semplice agricola

La costituzione di una societá agricola presenta le stesse procedure previste per la costituzione di una societá semplice. I passaggi, in particolare, sono molto semplici e rapidi. In primo luogo occorre un Atto costitutivo. Nel caso in cui vengano conferiti beni mobili o altri diritti reali immobili, questo deve prevedere la forma scritta e la presenza del notaio. Altrimenti, una societá agricola semplice puó essere costituita verbalmente.



Societá semplice agricola

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Successivamente occorre l'iscrizione della societá nel Registro delle imprese. Piú in particolare, la societá deve essere iscritta nella sezione speciale dedicata alle imprese agricole nella forma di societá semplice del Registro delle imprese.

Per quanto riguarda i costi, questi non sono affatto eccessivi. Nel caso in cui la societá sia stata costituita in presenza di un notaio, i soci dovranno provvedere al pagamento delle spese notarili. Successivamente, al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese, è previsto il pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo.

Regime fiscale della societá semplice agricola

Come giá detto, le societá semplici agricole godono di alcuni vantaggi fiscali. Tra questi, la societá beneficia di una contabilitá agevolata e di una tassazione catastale semplice. Per quanto riguarda, poi, gli adempimenti fiscali obbligatori, i soci devono presentare la dichiarazione dei redditi IRPEF tramite modello Unico su cui dichiarare la quota di reddito ottenuto. Il reddito della societá, inoltre, viene determinato in base alle rendite catastali dei terreni posseduti, affittati e coltivati.

Angelica Musco Dicembre 29, 2017 Nessun commento

Caratteristiche della societá semplice

L'ordinamento giuridico italiano considera la societá semplice come il prototipo della societá di persone. Le caratteristiche della societá semplice, infatti, sono quelle che ogni forma societaria di impresa presenta. Si tratta effettivamente del tipo di societá piú elementare e meno oneroso. Proprio per questo motivo, la S.s. è adatta soprattutto per le attivitá agricole, le quali sono facilmente gestibili e non onerose. L'unica particolaritá della societá semplice è che questa è adatta per le attivitá economiche non commerciali.

I requisiti delle societá semplici

Come tutte le societá, sia di persone che di capitali, anche questo tipo di impresa prevede la presenza di almeno due titolari dell'azienda, in qualitá di soci. La definizione di societá semplice specifica, inoltre, che quest'impresa è indicata per le attivitá economiche non commerciali. Ecco perchè la S.s. è la forma giuridica piú comune utilizzata per le attivitá agricole, di gestione immobiliare e di tempo libero: tutte attivitá non a scopo di lucro. La societá semplice, inoltre, non é soggetta al fallimento, proprio perché non sussiste attivitá commerciale.



Caratteristiche della societá semplice

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Personalitá giuridica della societá semplice

La S.s. non ha personalitá giuridica. Sono i soci, infatti, ad essere responsabili delle obbligazioni derivanti dalla societá verso terzi. Ció implica che, nel caso in cui la societá abbia contratto debiti, saranno i soci a doverne rispondere. Ecco il motivo per cui la ragione sociale della societá semplice deve contenere il nome della societá e, non obbligatoriamente, il nome dei soci.

Inoltre, poiché la S.s. gode di autonomia patrimoniale imperfetta, il solo patrimonio sociale non basta per coprire l'ammontare degli eventuali debiti. I soci, infatti devono risponderne in modo illimitato e solidale. Verrá dunque messo in gioco il patrimonio personale di tutti o di un solo socio, a prescindere dalla quota di capitale conferito.

Amministrazione della societá semplice

L'amministrazione della societá consiste nella gestione interna dell'impresa ed è regolata dall'Atto costitutivo. Generalmente, salvo diverse disposizioni, l'amministrazione è affidata a ciascun socio in modo disgiuntivo. Ció vuol dire che ciascun socio amministratore puó effettuare da solo le operazioni amministrative. In caso di opposizione da parte degli altri soci, vige allora la decisione della maggioranza. La societá, poi, puó essere amministrata in altri modi:

  • Amministrazione congiuntiva: è necessario il consenso di tutti i soci o della maggioranza per compiere gli atti amministrativi
  • Amministrazione mista: prevede l'amministrazione disgiuntiva per alcune operazioni amministrative e congiuntiva per altre
Caratteristiche della societá semplice

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Rappresentanza della societá di persone

Rappresentanza e amministrazione non sono la stessa cosa. La rappresentanza è, infatti, il potere di esprimere all'esterno la volontá della societá e di agire nei confronti di terzi in nome della societá. In mancanza di specifiche disposizioni, anche questa viene regolata dall'Atto costitutivo. Proprio come l'amministrazione della societá, questa spetta a ciascun socio in modo disgiuntivo.

Scioglimento della societá semplice

Come per gli altri tipi di societá di persone, anche la societá semplice puó chiudere. Nonostante le basilari caratteristiche della societá semplice, è obbigatorio effettuare alcuni passaggi prima di chiudere l'impresa. Innanzitutto una societá semplice puó essere sciolta per diversi motivi:

  • Se la S.s. è a tempo determinato e i soci non hanno provveduto alla deroga prima del termine
  • Conseguimento dell'oggetto sociale
  • Impossibilitá di conseguire l'oggetto sociale
  • Volontá di tutti i soci
  • Se viene a mancare la pluralitá di soci e la societá non viene ricostituita entro sei mesi

Nel momento in cui si verifichi anche solo una di queste cause di scioglimento, inizia la fase di liquidazione. Questa ha lo scopo di convertire in denaro il patrimonio sociale, di pagare i debiti della societá e di ripartire gli eventuali residui. Per fare questo viene nominato un liquidatore, il quale dovrá anche procedere alla cancellazione della societá dal Registro delle imprese. Solo allora la societá potrá dirsi chiusa.

Angelica Musco Dicembre 28, 2017 Nessun commento

Definizione di societá semplice

La scelta della forma giuridica da dare alla propria impresa è di fondamentale importanza. In base a questa, infatti, l'azienda sará soggetta a determinate norme e ad un determinato regime fiscale. Senza dubbio comunque, se l'impresa viene costituita da due o piú imprenditori, questa prenderá la forma della societá. Tra le varie forme che questa puó assumere, la societá semplice, come dice la parola stessa, è la forma piú elementare e semplice. Vediamo dunque la definizione di societá semplice.

Cos'è la societá semplice

La societá semplice viene considerata dall'ordinamento giuridico italiano come il prototipo della societá di persone. Di fatto, si tratta di un tipo di impresa che presenta le caratteristiche basilari di qualsiasi forma societaria. Innanzitutto, come tutte le societá, anche questa forma di impresa prevede la presenza di almeno due persone, in qualitá di soci, in capo all'azienda. Tutti i soci, dunque, sono i titolari dell'azienda, la gestiscono e promuovono la sua attivitá. La definizione di societá semplice precisa, inoltre, che questa forma giuridica di impresa è adatta alle attivitá economiche non commerciali. Puó essere dunque applicata all'esercizio di attivitá agricole, di gestione di immobili e di tempo libero.

La S.s. non ha personalitá giuridica. I soci sono i responsabili dell'azienda e su di loro ricade il rischio aziendale. Sono loro, quindi, i responsabili delle obbligazioni verso terzi derivanti dalla societá. Questa forma di impresa, inoltre, gode di autonomia patrimoniale imperfetta. Ció vuol dire che il patrimonio sociale, da solo, non basta per rispondere degli eventuali debiti contratti dalla societá. Saranno i soci a risponderne in modo illimitato e solidale. In altre parole, uno o tutti i soci dovranno pagare gli eventuali debiti contratti dalla societá anche con il proprio patrimonio personale.

Definizione di societá semplice

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La societá agricola semplice

Come giá detto, la societá semplice è una forma di impresa adatta alle attivitá economiche non commerciali. Nello specifico, le attivitá agricole, di gestione di immobili e di tempo libero possono prendere la forma di societá semplice. La societá agricola semplice è il modello piú diffuso e comune di S.s. Un'impresa agricola, infatti, non necessita di grossi investimenti nè di complesse procedure per la sua gestione.

A differenza di altri tipi di impresa, questa non esercita attivitá commerciale. Le uniche attivitá economiche previste sono quelle legate all'agricoltura. Piú in particolare, una societá agricola puó svolgere attivitá di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attivitá connesse.



La societá agricola semplice, inoltre, puó godere di alcuni benefici fiscali, a patto che almeno un socio sia qualificato come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale). La qualifica non è obbligatoria per i soci, ma si rivela necessaria per poter beneficiare del vantaggioso regime fiscale.

Definizione di societá semplice

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Costituire una societá semplice

La costituzione della societá semplice non prevede numerose e complesse procedure. Le uniche previste sono quelle basilari per tutti i tipi di societá. Innanzitutto, a differenza della costituzione dell'impresa individuale, è previsto il contratto sociale. Questo deve essere stipulato nella forma di Atto costitutivo e deve essere firmato da tutti i soci in presenza di un notaio. In certi casi, peró, è anche possibile che l'Atto costitutivo abbia luogo verbalmente. La societá semplice si costituisce cosí attraverso l'attivitá e il comportamento dei soci.

Il passo successivo comprende l'iscrizione della societá semplice nella sezione speciale del Registro delle imprese. Tuttavia, anche in questo caso, questo passaggio non é obbligatorio. La S.s. infatti è la forma giuridca adatta a imprese che svolgono attivitá economiche non commerciali.

Anche i costi della societá semplice non sono affatto onerosi. Le prime spese da affrontare riguarderanno la costituzione dell'impresa: nello specifico, le spese notarili e le relative imposte. Una volta avviata l'impresa, poi, le spese saranno quelle concernenti la sua gestione.

Angelica Musco Dicembre 20, 2017 Nessun commento

Societá semplice

La societá di persone è una tra le piú semplici ed elementari forme di impresa collettiva. Una delle sue piú importanti caratteristiche, infatti, è il fatto che vi debbano essere presenti almeno due persone, in qualitá di soci. Andando piú nel dettaglio, tra i diversi tipi di societá di persone, la societá semplice è la forma di impresa piú adatta alle attivitá economiche non commerciali. Vediamo dunque quali sono le caratteristiche e i requisiti di questo tipo di impresa.

Cos'è la societá semplice

La societá semplice, o S.s., è il piú elementare tipo di societá. Si tratta di una forma giuridica di impresa prevista per le attivitá economiche non commerciali. Per questo, la societá semplice puó avere ad oggetto l'esercizio di attivitá agricole, di gestione di immobili e di attivitá di tempo libero. Nonostante la sua limitata applicazione, l'ordinamento giuridico italiano considera la societá semplice come il prototipo di tutte le societá di persone.

La societá semplice non ha personalitá giuridica. Sono i soci ad avere la responsabilitá illimitata delle obbligazioni sociali verso terzi. Ció vuol dire che saranno loro a risponderne. Inoltre, poichè la societá semplice gode di autonomia patrimoniale imperfetta, i soci dovranno rispondere delle obbligazioni anche con il proprio patrimonio personale. A prescindere dalla quota di capitale conferito, ogni socio che partecipa all'impresa ne è anche responsabile. La societá semplice, inoltre, non è soggetta al fallimento.

Societá semplice

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Creare una societá semplice

La costituzione della societá semplice prevede pochi e semplici passaggi. Innanzitutto, a differenza dell'impresa individuale, è necessario stipulare un contratto sociale. Questo infatti testimonia la presenza di piú persone in qualitá di soci, in capo all'azienda. Il contratto deve essere stipulato nella forma di un Atto costitutivo e deve essere firmato da tutti i soci in presenza di un notaio. In certi casi comunque, la costituzione della societá puó anche avvenire verbalmente. Successivamente bisognerá provvedere all'iscrizione della societá nel Registro delle imprese della Camera di commercio del territorio.



Creare un'impresa vuol dire anche sapere di dover affrontare alcune spese, piú o meno ingenti. Senza dubbio i costi della societá semplice non sono affatto elevati. Innanzitutto, la S.s. non prevede il capitale sociale minimo. Le prime spese riguarderanno il momento della creazione dell'impresa: nello specifico, l'onorario notarile e le imposte che ne conseguono. Data la presenza di piú soci, il reddito prodotto dall'impresa viene tassato per ognuno di loro. Senza dubbio, comunque, la compagine sociale comporta la divisione dei costi tra i soci per la gestione dell'impresa.

Societá semplice

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La societá semplice agricola

Come giá detto, la societá semplice è adatta alle attivitá economiche non commerciali. Tra queste, l'attivitá agricola è quella che piú di tutte si manifesta nella forma della societá semplice. Un'impresa agricola, infatti, non necessita di svariate e complesse procedure per la sua costituzione, nè per la sua gestione. In particolare per "attivitá agricola" si intendono tutte le attivitá connesse all'agricoltura, dunque anche l'attivitá di coltivazione della terra, la silvicoltura e l'allevamento di animali. I soci che partecipano a questo tipo di impresa devono, non solo gestirla, ma anche occuparsi delle attivitá di coltivazione della terra o di allevamento. Inoltre, i prodotti ottenuti, i beni e i servizi utilizzati devono provenire prevalentemente dall'attivitá agricola, oggetto dell'impresa.

Una societá semplice agricola puó essere costituita in pochi e semplici passaggi. Salvo casi specifici, l'Atto costitutivo puó anche avere luogo verbalmente: occorre l'impegno reciproco da parte dei soci di svolgere insieme l'attivitá agricola (non commerciale). È necessario, peró, provvedere all'iscrizione dell'impresa agricola nel Registro delle imprese della Camera di commercio.

Angelica Musco Dicembre 19, 2017 Nessun commento

Tipi di societá di persone

La societá di persone è una delle forme di impresa piú scelte da parte, soprattutto, dei nuovi imprenditori in procinto di lanciare il proprio business. Si tratta, infatti, della piú semplice forma di impresa collettiva. Una delle sue caratteristiche principali è la presenza di almeno due persone, in qualitá di soci, in capo all'azienda. Le altre caratteristiche e requisiti dipendono, poi, dalla forma giuridica per cui si opta. Vediamo dunque quali sono i tipi di societá di persone.

Le tipologie di societá di persone

Nel momento in cui uno o piú imprenditori decidano di creare un'impresa, la scelta del tipo di forma giuridica è di fondamentale importanza. In base a questa, infatti, l'impresa sará regolamentata da apposite norme e da un determinato regime fiscale.

In particolare, la societá di persone non ha personalitá giuridica, detenuta invece dai soci. Sono loro, infatti, ad essere responsabili e a rispondere delle obbligazioni verso terzi derivanti dall'impresa. E poichè questa forma imprenditoriale presenta autonomia patrimoniale imperfetta, i soci ne risponderanno in modo illimitato con il proprio patrimonio personale. Vediamo, nello specifico, quali sono i tipi di societá di persone e le loro caratteristiche.

Tipi di societá di persone

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Societá Semplice

La Societá Semplice o S.s. costituisce la forma piú elementare di societá di persone. Per definire questo tipo di societá, si puó benissimo fare riferimento alle caratteristiche della societá di persone.  Questa forma giuridica di impresa, peró, è adatta alle attivitá economiche non commerciali. In particolare, la Societá semplice è prevista soprattutto per le attivitá agricole, per l'esercizio di attivitá di gestione di immobili e per le attivitá di tempo libero. Una delle sue caratteristiche principali è il fatto che non è soggetta al fallimento.



La costituzione della Societá semplice segue le stesse procedure previste per le altre forme societarie di impresa. Innanzitutto deve essere stipulato un contratto sociale nella forma di Atto costitutivo, il quale peró non prevede una prassi specifica. Successivamente, la societá deve essere regolarmente iscritta al Registro delle imprese. In particolare, la S.s. deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese. Inoltre, non è previsto un capitale sociale minimo.

Societá in Nome Collettivo

A differenza della Societá semplice, la Societá in nome collettivo o S.n.c. puó svolgere attivitá commerciale, ovvero di produzione e scambio di beni e servizi. Anche la costituzione della S.n.c. deve avvenire per Atto costitutivo in presenza di un notaio. Segue poi l'iscrizione della societá al Registro delle imprese. La ragione sociale della S.n.c. deve contenere il nome dell'impresa, il nome di almeno uno dei soci e l'indicazione del rapporto sociale. Anche in questo caso, non è previsto un capitale minimo.

Nella S.n.c. i soci hanno la responsbailitá illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. Questa forma giuridica di impresa, inoltre, è soggetta al fallimento, il quale comporterá anche il conseguente fallimento dei soci.

Tipi di societá di persone

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Societá in Accomandita Semplice

La Societá in Accomandita Semplice o S.a.s. presenta delle caratteristiche leggermente diverse rispetto a quelle enunciate fino ad ora. In questa forma societaria di impresa, infatti, sono presenti due tipi di soci. I soci accomandatari amministrano e gestiscono la societá. Questi, inoltre, hanno la responsabilitá illimitata e solidale delle obbligazioni societarie. Ai soci accomandanti  non spetta l'amministrazione dell'impresa. Inoltre, rispondono delle obbligazioni societarie limitatamente alla quota di capitale conferito. La ragione sociale della S.a.s. contiene dunque il nome di almeno un socio accomandatario.

Questo tipo di impresa è adatto quando le disponibilitá finanziarie, le competenze e le mansioni da svolgere all'interno dell'azienda sono differenti. I soci che decidano di costituire una S.a.s. devono seguire le procedure previste per la creazione di una qualsiasi forma societaria. Occorre infatti firmare l'Atto costitutivo e iscrivere la societá nel Registro delle imprese della Camera di commercio locale.

Angelica Musco Dicembre 18, 2017 Nessun commento

Traformazione della societá di persone in ditta individuale

La societá di persone è una delle piú semplici forme di impresa collettiva. Una delle sue caratteristiche è infatti la presenza di almeno due persone in capo all'azienda, in qualitá di soci. Si tratta inoltre di un'impresa che non ha personalitá giuridica. Sono i soci, infatti, ad essere responsabili dell'azienda e a rispondere delle obbligazioni verso terzi derivanti dalla societá stessa. La societá di persone gode, inoltre, di autonomia patrimoniale imperfetta. I soci dunque dovranno rispondere degli eventuali debiti dell'impresa con il proprio patrimonio personale.

Senza dubbio, per svariati motivi, in una societá di persone puó venir meno la pluritá dei soci. In questo caso, il socio superstite puó agire seguendo diverse possibilitá. Una di queste consiste nella trasformazione della societá di persone in ditta individuale. E date le caratteristiche della societá di persone, per attuare questo passaggio è necessario seguire e rispettare alcuni passaggi.

Da societá di persone a ditta individuale

Per tanti motivi, in una societá di persone puó venire a mancare la compagine sociale. In questo caso, le possibilitá che si presentano al socio superstite riguardano i diversi modi di sciogliere la societá. Egli, infatti, puó semplicemente sciogliere la societá oppure continuare l'attivitá in forma individuale. In particolare, per attuare la trasformazione della societá di persone in ditta individuale, sono previsti particolari adempimenti.

Questo passaggio viene definito trasformazione involutiva e prevede che l'impresa individuale venga costituita entro sei mesi a partire dal momento di abbandono dei soci. Trascorso questo limite temporale, infatti, si verifica lo scioglimento della societá di persone.

Traformazione della societá di persone in ditta individuale

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Adempimenti per trasformare la societá di persone in ditta individuale

Poichè esistono importanti differenze tra impresa individuale e societá, i passaggi da affrontare da parte del socio superstite sono fondamentali. La prima procedura sará quella riguardante la comunicazione della trasformazione della societá di persone in ditta individuale. Questa deve essere espletata attraverso un Atto pubblico notarile, entro il limite temporale di 6 mesi. È a partire da questo momento, dunque, che il socio superstite diventerá a tutti gli effetti un imprenditore.



Il titolare della "nuova" ditta individuale dovrá, quindi, provvedere alla liquidazione delle quote ai soci receduti o esclusi. L'ammontare di questa dipenderá, ovviamente, dalla situazione patrimoniale dell'impresa in quel moemento. Inoltre, ai soci che recedono spetta la quota di partecipazione agli utili e alle perdite.

Traformazione della societá di persone in ditta individuale

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Obblighi per la trasformazione della societá di persone in ditta individuale

Il socio superstite, o imprenditore, dovrá presentare la Dichiarazione dei redditi. Questa dovrá riferirsi al periodo compreso tra la costituzione della societá di persone e il momento di recessione da parte dei soci, compresi eventualmente i 6 mesi limite.

L'imprenditore dovrá inoltre aprire una nuova partita Iva riferita alla ditta individuale. Nel modulo di riferimento deve essere inclusa la partita Iva della societá di persone, specificando che trattasi di trasformazione. In questo modo, l'Agenzia delle Entrate provvederá alla registrazione della partita Iva della ditta individuale ed alla cancellazione di quella riferita alla precedente societá di persone.

I procedimenti relativi alla trasformazione della forma giuridica di impresa devono anche essere effettuati nel Registro delle imprese. L'imprenditore puó, infatti, ricorrere al Registro delle imprese per gli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi. In particolare deve essere presentato un modulo che comunichi lo scioglimento della societá a causa del venir meno della pluralitá dei soci. Inoltre, qualora la societá fosse iscritta all'INPS e all'INAIL si dovrá provvedere anche alla sua cancellazione.

Solo successivamente sará possibile effettuare tutte le procedure riguardanti la costituzione della ditta individuale. L'imprenditore dovrá quindi provvedere all'iscrizione dell'impresa individuale nel Registro delle imprese e successivamente all'Inps. Nel caso in cui sia necessario, la ditta dovrá anche essere iscritta all'Inail ed al relativo Albo.