Definizione di societá in nome collettivo

La societá in nome collettivo è la forma societaria basica per l'esercizio di attivitá commerciali. Proprio per questo, è una delle forme giuridiche di impresa piú diffuse per sviluppare attivitá economiche insieme ad altre persone. La snc, inoltre, si distingue da altre forme di impresa, per il fatto che in questa prevalgono le persone dei soci rispetto alle quote di capitale da loro conferite. Sono i soci, dunque, i responsabili dell'azienda e su di loro ricade il rischio dell'impresa. Vediamo adesso nel dettaglio cos'è la societá in nome collettivo e le sue caratteristiche.

Definizione di societá in nome collettivo

Tra i vari tipi di societá di persone, la societá in nome collettivo è la piú semplice forma societaria adatta all'esercizio di attivitá economiche commerciali. Questa forma di impresa, inoltre, consente a piú persone di collaborare nell'esercizio e nell'amministrazione dell'impresa. Di conseguenza, anche i costi dell'impresa e i relativi impegni saranno ripartiti tra tutti i partecipanti. Per questo, è appropriata per le attivitá economiche di piccole dimensioni, che non richiedono grossi investimenti e nelle quali il rischio di impresa è contenuto. Nello specifico, esistono le snc commerciali, agricole e artigiane.

  • Le snc commerciali esercitano  attivitá commerciale. I soci sono obbligati all'iscrizione nella Gestione previdenziale dei commercianti
  • Le snc artigiane sono quelle imprese dedite alle attivitá manuali. In queste, almeno un socio deve possedere i relativi requisiti tecnico-professionali
  • Le snc agricole sviluppano, come dice la parola stessa, attivitá di agricoltura e a questa connesse
Cos'é la societá in nome collettivo

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Caratteristiche della snc

A differenza della societá di capitali, la societá in nome collettivo non ha personalitá giuridica. Sono i soci, infatti, ad essere responsabili dell'azienda: hanno la responsabilitá illimitata e solidale delle obbligazioni verso terzi derivanti dalla societá. La snc, inoltre, gode di autonomia patrimoniale imperfetta. Ció vuol dire che, se l'azienda contrae debiti, saranno i soci a provvedere al loro pagamento con il proprio patrimonio personale. In particolare, nel caso in cui l'ammontare del debito superi il patrimonio societario, i creditori potranno far riferimento al patrimonio personale dei soci. Il tutto, a prescindere dalla quota di capitale da loro conferita.

In caso di insolvenza, la societá potrebbe fallire. La societá in nome collettivo è, infatti, soggetta al fallimento. È importante sottolineare il fatto che il fallimento della snc comporta il fallimento di tutti i soci.

La costituzione della snc

La costituzione di una societá in nome collettivo prevede pochi ma importanti passaggi. Innanzitutto, data la presenza di piú persone in capo all'azienda, è necessaria la stipulazione del contratto sociale. Questo prende la forma dell'Atto costitutivo e deve essere firmato in presenza di un notaio. La forma scritta è quindi obbligatoria. Uno degli elementi che non deve mai mancare é la ragione sociale, la quale deve obbligatoriamente contenere la dicitura di societá in nome collettivo.

Il passaggio successivo prevede l'iscrizione della societá nel Registro delle imprese. In particolare, a differenza della costituizione della societá semplice, la societá in nome collettivo ha l'obbligo di essere iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese. Questa è necessaria affinchè la societá venga conosciuta da terzi. Nel caso in cui, i soci non provvedano all'iscrizione nel Registro delle imprese, la societá verrá ugualmente costituita, ma verrá definita irregolare.



Infine, a differenza della costituzione della societá di capitali, per costituire una snc non occorre il deposito di un capitale sociale minimo.

Definizione di societá in nome collettivo

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Scioglimento della societá in nome collettivo

La societá in nome collettivo puó essere sciolta per diversi motivi: conseguimento dell'oggetto sociale, decorso del termine fissato nell'atto costitutivo, fallimento o provvedimento dell'autoritá governativa. Nel caso in cui venga a mancare la pluralitá dei soci, la societá ha un periodo limite di 6 mesi per ricostituire la societá. Trascorso questo limite, la societá puó dirsi sciolta.

In tutti i casi, deve essere nominato un liquidatore che provveda alla chiusura delle eventuali operazioni in corso, come debiti e crediti. La fase di liquidazione prevede la divisione del patrimonio residuo tra i soci. Successivamente, si potrá provvedere alla cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese.