Requisiti della societá semplice

L'ordinamento giuridico italiano considera la societá semplice come il prototipo della societá di persone. Le caratteristiche della societá semplice, infatti, sono quelle che ogni forma societaria di impresa presenta. Si tratta effettivamente del tipo di societá piú elementare e meno oneroso. Proprio per questo motivo, la S.s. è adatta soprattutto per le attivitá agricole, le quali sono facilmente gestibili e non onerose. L'unica particolaritá della societá semplice è che questa è adatta per le attivitá economiche non commerciali.

I requisiti delle societá semplici

Come tutte le societá, sia di persone che di capitali, anche questo tipo di impresa prevede la presenza di almeno due titolari dell'azienda, in qualitá di soci. La definizione di societá semplice specifica, inoltre, che quest'impresa è indicata per le attivitá economiche non commerciali. Ecco perchè la S.s. è la forma giuridica piú comune utilizzata per le attivitá agricole, di gestione immobiliare e di tempo libero: tutte attivitá non a scopo di lucro. La societá semplice, inoltre, non é soggetta al fallimento, proprio perché non sussiste attivitá commerciale.



Caratteristiche della societá semplice

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Personalitá giuridica della societá semplice

La S.s. non ha personalitá giuridica. Sono i soci, infatti, ad essere responsabili delle obbligazioni derivanti dalla societá verso terzi. Ció implica che, nel caso in cui la societá abbia contratto debiti, saranno i soci a doverne rispondere. Ecco il motivo per cui la ragione sociale della societá semplice deve contenere il nome della societá e, non obbligatoriamente, il nome dei soci.

Inoltre, poiché la S.s. gode di autonomia patrimoniale imperfetta, il solo patrimonio sociale non basta per coprire l'ammontare degli eventuali debiti. I soci, infatti devono risponderne in modo illimitato e solidale. Verrá dunque messo in gioco il patrimonio personale di tutti o di un solo socio, a prescindere dalla quota di capitale conferito.

Amministrazione della societá semplice

L'amministrazione della societá consiste nella gestione interna dell'impresa ed è regolata dall'Atto costitutivo. Generalmente, salvo diverse disposizioni, l'amministrazione è affidata a ciascun socio in modo disgiuntivo. Ció vuol dire che ciascun socio amministratore puó effettuare da solo le operazioni amministrative. In caso di opposizione da parte degli altri soci, vige allora la decisione della maggioranza. La societá, poi, puó essere amministrata in altri modi:

  • Amministrazione congiuntiva: è necessario il consenso di tutti i soci o della maggioranza per compiere gli atti amministrativi
  • Amministrazione mista: prevede l'amministrazione disgiuntiva per alcune operazioni amministrative e congiuntiva per altre
Caratteristiche della societá semplice

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Rappresentanza della societá di persone

Rappresentanza e amministrazione non sono la stessa cosa. La rappresentanza è, infatti, il potere di esprimere all'esterno la volontá della societá e di agire nei confronti di terzi in nome della societá. In mancanza di specifiche disposizioni, anche questa viene regolata dall'Atto costitutivo. Proprio come l'amministrazione della societá, questa spetta a ciascun socio in modo disgiuntivo.

Scioglimento della societá semplice

Come per gli altri tipi di societá di persone, anche la societá semplice puó chiudere. Nonostante le basilari caratteristiche della societá semplice, è obbigatorio effettuare alcuni passaggi prima di chiudere l'impresa. Innanzitutto una societá semplice puó essere sciolta per diversi motivi:

  • Se la S.s. è a tempo determinato e i soci non hanno provveduto alla deroga prima del termine
  • Conseguimento dell'oggetto sociale
  • Impossibilitá di conseguire l'oggetto sociale
  • Volontá di tutti i soci
  • Se viene a mancare la pluralitá di soci e la societá non viene ricostituita entro sei mesi

Nel momento in cui si verifichi anche solo una di queste cause di scioglimento, inizia la fase di liquidazione. Questa ha lo scopo di convertire in denaro il patrimonio sociale, di pagare i debiti della societá e di ripartire gli eventuali residui. Per fare questo viene nominato un liquidatore, il quale dovrá anche procedere alla cancellazione della societá dal Registro delle imprese. Solo allora la societá potrá dirsi chiusa.