Angelica Musco Gennaio 9, 2018 Nessun commento

Caratteristiche della societá in nome collettivo

Le caratteristiche della societá in nome collettivo sono pressoché simili alle caratteristiche della societá semplice. Le uniche differenze derivano dal fatto che la societá in nome collettivo (s.n.c.) è una forma giuridica adatta all'esercizio di attivitá economiche commerciali. Effettivamente, questo tipo di impresa rappresenta la forma societaria piú semplice per questo tipo di attivitá. Inoltre, le procedure e i costi per la costituzione e la gestione dell'impresa non sono affatto complessi e onerosi.

I requisiti della societá in nome collettivo

La societá in nome collettivo è una forma societaria di impresa adatta all'esercizio di attivitá economiche commerciali. Piú in particolare, si tratta della forma basica per questo tipo di attivitá. Proprio per questo, questa forma giuridica è maggiormente diffusa tra le piccole imprese: tutte quelle imprese, cioè, che non necessitano di eccessivi finanziamenti e nelle quali il rischio di impresa é basso. Ció nonostante, la societá in nome collettivo è fallibile. Se la societá fallisce, tutti i soci falliranno.

Affinchè un'impresa venga definita societá in nome collettivo è necessario che presenti determinate caratteristiche e requisiti. Solo cosí, la snc verrá riconosciuta a livello legale. Come giá detto, le caratteristiche della snc non differiscono molto da quelle della societá semplice.

Requisiti della societá in nome collettivo

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Costituzione della snc

La costituzione della societá in nome collettivo prevede una serie di passaggi obbligatori affinché l'impresa venga legalmente riconosciuta. In questo modo la societá sará soggetta a determinate norme che regolano la vita dell'impresa. Il primo passaggio da affrontare  è costituito dalla stipulazione del contratto sociale, in forma di Atto costitutivo. Questo deve essere redatto e firmato da tutti i soci partecipanti, in presenza di un notaio. Tra le altre cose, l'atto deve obbligatoriamente contenere la ragione sociale e l'oggetto sociale della snc.



Il passaggio successivo rappresenta uno degli obblighi dei soci per la snc. Si tratta dell'iscrizione della snc nel Registro delle imprese. Nello specifico, l'iscrizione dovrá essere effettuata nella sezione ordinaria del Registro delle imprese della Camera di commercio del territorio. Nel caso in cui la snc non venga iscritta, la societá in nome collettivo verrá ugualmente costituita, ma verrá definita irregolare. Ció comporta il fatto che verranno applicate a queste le norme vigenti per la societá semplice.

Autonomia patrimoniale della snc

La societá in nome collettivo non ha personalita giuridica. Sono i soci, infatti, ad essere i responsabili dell'azienda, rispondendo anche delle obbligazioni societarie verso terzi. Inoltre, la snc gode di autonomia patrimoniale imperfetta. Ció vuol dire che i soci hanno l'obbligo di rispondere alle obbligazioni in modo illimitato e solidale. Nella snc, infatti, a differenza delle societá di capitali, prevale l'elemento soggettivo dei soci, rispetto alle quote di capitale conferite.

Nel caso in cui la societá dovesse contrarre debiti, il pagamento dovrá essere effettuato dalla societá, attraverso il patrimonio societario. Se, peró, questo è insufficiente per coprire l'ammontare del debito, allora il creditore potrá agire sul patrimonio personale dei soci.

Caratteristiche della societá in nome collettivo

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Amministrazione della societá in nome collettivo

Ad eccezione di alcuni casi regolati da specifici patti, l'amministrazione delle societá in nome collettivo spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Ció vuol dire che ciascun socio amministratore, da solo, puó agire e prendere decisioni in nome e per conto della societá per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Non occorre, dunque, chiedere il consenso e il parere degli altri, nè è tenuto ad informarli. L'unico limite è rappresentato dal diritto di veto degli altri amministratori.

Tuttavia, è possibile che l'ammistrazione della snc sia nelle mani di tutti i soci in modo congiunto. Ció implica il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Questo modello di amministrazione è, peró meno efficiente rispetto al primo in quanto viene a mancare la tempestivitá delle decisioni.

Angelica Musco Gennaio 8, 2018 Nessun commento

Cos’è la societá in nome collettivo

La societá in nome collettivo è la forma societaria basica per l'esercizio di attivitá commerciali. Proprio per questo, è una delle forme giuridiche di impresa piú diffuse per sviluppare attivitá economiche insieme ad altre persone. La snc, inoltre, si distingue da altre forme di impresa, per il fatto che in questa prevalgono le persone dei soci rispetto alle quote di capitale da loro conferite. Sono i soci, dunque, i responsabili dell'azienda e su di loro ricade il rischio dell'impresa. Vediamo adesso nel dettaglio cos'è la societá in nome collettivo e le sue caratteristiche.

Definizione di societá in nome collettivo

Tra i vari tipi di societá di persone, la societá in nome collettivo è la piú semplice forma societaria adatta all'esercizio di attivitá economiche commerciali. Questa forma di impresa, inoltre, consente a piú persone di collaborare nell'esercizio e nell'amministrazione dell'impresa. Di conseguenza, anche i costi dell'impresa e i relativi impegni saranno ripartiti tra tutti i partecipanti. Per questo, è appropriata per le attivitá economiche di piccole dimensioni, che non richiedono grossi investimenti e nelle quali il rischio di impresa è contenuto. Nello specifico, esistono le snc commerciali, agricole e artigiane.

  • Le snc commerciali esercitano  attivitá commerciale. I soci sono obbligati all'iscrizione nella Gestione previdenziale dei commercianti
  • Le snc artigiane sono quelle imprese dedite alle attivitá manuali. In queste, almeno un socio deve possedere i relativi requisiti tecnico-professionali
  • Le snc agricole sviluppano, come dice la parola stessa, attivitá di agricoltura e a questa connesse
Cos'é la societá in nome collettivo

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Caratteristiche della snc

A differenza della societá di capitali, la societá in nome collettivo non ha personalitá giuridica. Sono i soci, infatti, ad essere responsabili dell'azienda: hanno la responsabilitá illimitata e solidale delle obbligazioni verso terzi derivanti dalla societá. La snc, inoltre, gode di autonomia patrimoniale imperfetta. Ció vuol dire che, se l'azienda contrae debiti, saranno i soci a provvedere al loro pagamento con il proprio patrimonio personale. In particolare, nel caso in cui l'ammontare del debito superi il patrimonio societario, i creditori potranno far riferimento al patrimonio personale dei soci. Il tutto, a prescindere dalla quota di capitale da loro conferita.

In caso di insolvenza, la societá potrebbe fallire. La societá in nome collettivo è, infatti, soggetta al fallimento. È importante sottolineare il fatto che il fallimento della snc comporta il fallimento di tutti i soci.

La costituzione della snc

La costituzione di una societá in nome collettivo prevede pochi ma importanti passaggi. Innanzitutto, data la presenza di piú persone in capo all'azienda, è necessaria la stipulazione del contratto sociale. Questo prende la forma dell'Atto costitutivo e deve essere firmato in presenza di un notaio. La forma scritta è quindi obbligatoria. Uno degli elementi che non deve mai mancare é la ragione sociale, la quale deve obbligatoriamente contenere la dicitura di societá in nome collettivo.

Il passaggio successivo prevede l'iscrizione della societá nel Registro delle imprese. In particolare, a differenza della costituizione della societá semplice, la societá in nome collettivo ha l'obbligo di essere iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese. Questa è necessaria affinchè la societá venga conosciuta da terzi. Nel caso in cui, i soci non provvedano all'iscrizione nel Registro delle imprese, la societá verrá ugualmente costituita, ma verrá definita irregolare.



Infine, a differenza della costituzione della societá di capitali, per costituire una snc non occorre il deposito di un capitale sociale minimo.

Definizione di societá in nome collettivo

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Scioglimento della societá in nome collettivo

La societá in nome collettivo puó essere sciolta per diversi motivi: conseguimento dell'oggetto sociale, decorso del termine fissato nell'atto costitutivo, fallimento o provvedimento dell'autoritá governativa. Nel caso in cui venga a mancare la pluralitá dei soci, la societá ha un periodo limite di 6 mesi per ricostituire la societá. Trascorso questo limite, la societá puó dirsi sciolta.

In tutti i casi, deve essere nominato un liquidatore che provveda alla chiusura delle eventuali operazioni in corso, come debiti e crediti. La fase di liquidazione prevede la divisione del patrimonio residuo tra i soci. Successivamente, si potrá provvedere alla cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese.

Angelica Musco Gennaio 4, 2018 Nessun commento

Societá in nome collettivo (s.n.c.)

La societá in nome collettivo (s.n.c.) è un tipo di impresa collettiva. Si tratta, infatti, di un'impresa che vede la presenza di almeno due persone, in qualitá di soci e titolari. Sono loro i responsabili dell'azienda e su di loro ricade il rischio aziendale. Inoltre, in quanto societá di persone, si caratterizza per la prevalenza delle persone dei soci rispetto alle quote di capitale da loro conferite.  Tra le varie forme societarie, la snc rappresenta la forma basica per svolgere un'attivitá commerciale.

Definizione di societá in nome collettivo

La societá di persone rientra tra le varie forme che la societá di persone presenta. Inoltre, a differenza della societá semplice, la societá in nome collettivo è la forma societaria basica per lo svolgimento di attivitá commerciali. A differenza, peró, delle societá di capitali, una delle caratteristiche della snc è che si tratta di un tipo di impresa che non ha personalitá giuridica. Di conseguenza, oltre ad essere amministratori e rappresentanti della societá, i soci sono anche responsabili delle obbligazioni societarie verso terzi.

Societá in nome collettivo (snc)

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Costituire una societá in nome collettivo

Nel momento in cui due o piú persone decidono di creare un'impresa, la scelta della forma giuridica è di fondamentale importanza. Nel caso della costituzione di una societá, generalmente l'indecisione si sviluppa tra la snc e la srl. Si tratta, cioé, di scegliere quale delle due forme sia piú conveniente al business che si andrá a sviluppare. Senza dubbio, la societá in nome collettivo é una forma giuridica di impresa che presenta vantaggi da non sottovalutare. Innanzitutto, i costi per costituire e gestire una snc non sono affatto elevati. A differenza della srl, infatti, non è previsto il deposito di un capitale sociale minimo. Anche il regime fiscale previsto per questa forma giuridica non è oneroso.



Inoltre, le procedure e i costi relativi alla costituzione della societá in nome collettivo non si distaccano molto da quelle previste per la costituzione della societá semplice. Poichè si tratta di una societá, il primo passaggio da affrontare consiste nella stipulazione del contratto sociale tra i soci. In questo caso, il contratto deve essere redatto in forma scritta. Le forme consentite sono: la scrittura privata autenticata e l'Atto pubblico. Successivamente si dovrá procedere con l'iscrizione della societá nel Registro delle imprese.

  • Costi della societá in nome collettivo
  • Vantaggi e svantaggi della societá in nome collettivo
  • Conviene una snc o una srl?
Societá in nome collettivo

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Come si scioglie una societá in nome collettivo?

Come giá detto, la societá in nome collettivo non ha personalitá giuridica. Sono i soci ad avere la responsabilitá illimitata dell'azienda. In altre parole, sono loro a dover rispondere delle obbligazioni verso terzi derivanti dalla societá. In caso di debiti, i soci dovranno provvedere alla loro estinzione in primo luogo con il patrimonio societario e successivamente con il loro patrimonio personale.

La snc è un'impresa fallibile: nel caso la societá fallisca, anche tutti i soci partecipanti falliranno. La societá in nome collettivo puó essere, comunque, sciolta per diversi motivi. In ogni caso, dovrá essere nominato un liquidatore che effettuerá le procedure relative allo scioglimento. Si dovrá infatti provvedere al pagamento dei debiti, alla riscossione dei crediti residui e successivamnete si dovrá ripartire il patrimonio tra i soci. Una volta conclusi questi passaggi, si potrá richiedere la cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese.

  • Scioglimento della societá in nome collettivo
  • I debiti nella societá in nome collettivo