Il contratto di lavoro a tempo determinato  è un tipo di contratto di lavoro che, a differenza del contratto a tempo indeterminato, ha un termine. Al suo interno deve infatti contenere per legge la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro tra il lavoratore e il datore di lavoro, pena l’annullamento del contratto e deve essere consegnato al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.

L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto, altrimenti il contratto di lavoro si intende a tempo indeterminato. Quando invece il rapporto di lavoro dura meno di 12 giorni la forma scritta non è obbligatoria.

La durata e la proroga del contratto a tempo determinato

Per il contratto a tempo determinato è prevista una durata massima di 36 mesi, durante i quali sussiste la possibilitá di fino a 5 proroghe con il consenso del lavoratore.  Nel caso di piú di 5 proroghe, il contratto di lavoro diventa a tempo indeterminato. In caso di proroga tra il primo e il secondo contratto di lavoro a termine, uno degli obblighi è quello di rispettare una interruzione temporale di 10-20 giorni (in base alla durata prevista del contratto). Il mancato rispetto di questo lasso di tempo porta alla conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato.

Esiste peró anche il caso in cui il contratto si possa prolungare oltre i 36 mesi per una durata di 12 mesi, solo presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Dopo la scadenza del contratto o della proroga o dei 3 anni, è previsto un termine massimo per la prosecuzione, pari a 30-50 giorni. Inoltre, se il rapporto di lavoro continua, il datore di lavoro dovrá corrispondere al lavoratore una retribuzione maggiorata.

I limiti e i diritti

Un datore di lavoro non puó stipulare una quantitá di contratti a tempo determinato superiore al 20% dei lavoratori con contratto indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione. La violazione di questo limite percentuale di assunzioni costituisce una sanzione amministrativa. Non sono invece soggetti a limitazioni quantitative i contratti a termine conclusi nella prima fase delle nuove attivitá, delle startup innovative, per la sostituzione di personale assente e quelli conclusi con lavoratori di etá superiore ai 50 anni.

Un lavoratore che ha prestato la propria attivitá lavorativa a termine durante un periodo superiore ai 6 mesi ha diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi. Anche il lavoratore assunto a tempo determinato per lavori stagionali ha diritto di precedenza nelle assunzioni per le stesse attivitá stagionali.

 Il trattamento economico e normativo

Un lavoratore a tempo determinato gode di un trattamento economico e normativo uguale a quello di un lavoratore indeterminato, in quanto entrambi sono dipendenti. Ció vale per lo stipendio, le ferie, la malattia e l'infortunio.



Nello specifico, la retribuzione è regolata dai Contratti Colletivi di riferimento. È prevista la tredicesima per il lavoratore a tempo determinato; invece il diritto alla quattordicesima sussiste solo nel caso in cui il CCNL ne faccia menzione. Per quanto riguarda invece la malattia, questa è proporzionata alle ore di lavoro prestate dal lavoratore.

Come si risolve il contratto di lavoro a tempo determinato?

Un lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato solamente può subire un licenziamento per giusta causa. Il licenziamento intimato prima della scadenza del termine comporta il diritto di risarcimento per il lavoratore pari al tempo mancante all’effettiva chiusura del contratto.

Anche in caso di dimissioni da parte del lavoratore, il datore di lavoro puó chiedere un risarcimento pari al periodo mancante alla chiusura del contratto.

Sia che si tratti di licenziamento che di dimissioni, la richiesta deve sempre pervenire in forma scritta tramite lettera di licenziamento o lettera di dimissioni.

Se, invece, un lavoratore viene assunto con contratto a termine e questo si conclude a prescindere dalla propria volontá, allora si avrá diritto all’indennitá di disoccupazione NASPI purché si abbiano i seguenti requisiti:

  • Disoccupazione involontaria
  • Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni prima della disoccupazione
  • Almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi prima della disoccupazione