Tipologie di societá di persone

La societá di persone è una delle forme di impresa piú scelte da parte, soprattutto, dei nuovi imprenditori in procinto di lanciare il proprio business. Si tratta, infatti, della piú semplice forma di impresa collettiva. Una delle sue caratteristiche principali è la presenza di almeno due persone, in qualitá di soci, in capo all'azienda. Le altre caratteristiche e requisiti dipendono, poi, dalla forma giuridica per cui si opta. Vediamo dunque quali sono i tipi di societá di persone.

Le tipologie di societá di persone

Nel momento in cui uno o piú imprenditori decidano di creare un'impresa, la scelta del tipo di forma giuridica è di fondamentale importanza. In base a questa, infatti, l'impresa sará regolamentata da apposite norme e da un determinato regime fiscale.

In particolare, la societá di persone non ha personalitá giuridica, detenuta invece dai soci. Sono loro, infatti, ad essere responsabili e a rispondere delle obbligazioni verso terzi derivanti dall'impresa. E poichè questa forma imprenditoriale presenta autonomia patrimoniale imperfetta, i soci ne risponderanno in modo illimitato con il proprio patrimonio personale. Vediamo, nello specifico, quali sono i tipi di societá di persone e le loro caratteristiche.

Tipi di societá di persone

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Societá Semplice

La Societá Semplice o S.s. costituisce la forma piú elementare di societá di persone. Per definire questo tipo di societá, si puó benissimo fare riferimento alle caratteristiche della societá di persone.  Questa forma giuridica di impresa, peró, è adatta alle attivitá economiche non commerciali. In particolare, la Societá semplice è prevista soprattutto per le attivitá agricole, per l'esercizio di attivitá di gestione di immobili e per le attivitá di tempo libero. Una delle sue caratteristiche principali è il fatto che non è soggetta al fallimento.



La costituzione della Societá semplice segue le stesse procedure previste per le altre forme societarie di impresa. Innanzitutto deve essere stipulato un contratto sociale nella forma di Atto costitutivo, il quale peró non prevede una prassi specifica. Successivamente, la societá deve essere regolarmente iscritta al Registro delle imprese. In particolare, la S.s. deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese. Inoltre, non è previsto un capitale sociale minimo.

Societá in Nome Collettivo

A differenza della Societá semplice, la Societá in nome collettivo o S.n.c. puó svolgere attivitá commerciale, ovvero di produzione e scambio di beni e servizi. Anche la costituzione della S.n.c. deve avvenire per Atto costitutivo in presenza di un notaio. Segue poi l'iscrizione della societá al Registro delle imprese. La ragione sociale della S.n.c. deve contenere il nome dell'impresa, il nome di almeno uno dei soci e l'indicazione del rapporto sociale. Anche in questo caso, non è previsto un capitale minimo.

Nella S.n.c. i soci hanno la responsbailitá illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. Questa forma giuridica di impresa, inoltre, è soggetta al fallimento, il quale comporterá anche il conseguente fallimento dei soci.

Tipi di societá di persone

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Societá in Accomandita Semplice

La Societá in Accomandita Semplice o S.a.s. presenta delle caratteristiche leggermente diverse rispetto a quelle enunciate fino ad ora. In questa forma societaria di impresa, infatti, sono presenti due tipi di soci. I soci accomandatari amministrano e gestiscono la societá. Questi, inoltre, hanno la responsabilitá illimitata e solidale delle obbligazioni societarie. Ai soci accomandanti  non spetta l'amministrazione dell'impresa. Inoltre, rispondono delle obbligazioni societarie limitatamente alla quota di capitale conferito. La ragione sociale della S.a.s. contiene dunque il nome di almeno un socio accomandatario.

Questo tipo di impresa è adatto quando le disponibilitá finanziarie, le competenze e le mansioni da svolgere all'interno dell'azienda sono differenti. I soci che decidano di costituire una S.a.s. devono seguire le procedure previste per la creazione di una qualsiasi forma societaria. Occorre infatti firmare l'Atto costitutivo e iscrivere la societá nel Registro delle imprese della Camera di commercio locale.