Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è un contratto di lavoro in cui il lavoratore e il datore di lavoro adempiono a degli obblighi reciproci, rispettivamente di prestazione dell’attivitá lavorativa e di pagamento della retribuzione, a tempo indeterminato, cioè senza vincoli di durata.

Giuridicamente il datore di lavoro puó essere una persona fisica, giuridica o un ente dotato di soggettivitá; il lavoratore invece deve essere obbligatoriamente una persona fisica per stipulare un contratto di lavoro. Inoltre, la prestazione di lavoro deve essere unica.

Le caratteristiche del contratto di lavoro a tempo indeterminato

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune di instaurazione del rapporto di lavoro. Le normative di questo contratto vengono sancite e regolate dai contratti collettivi, per questo occorre  redigere il contratto in forma scritta, indispensabile affinché le parti possano assolvere gli obblighi sanciti dalla legge. Al suo interno  devono essere specificate tutte le principali informazioni riguardanti il rapporto di lavoro, necessarie a definirlo:

  • Identitá delle parti
  • Luogo e orario di lavoro
  • Data di inizio del rapporto di lavoro
  • Periodo di prova (se previsto)
  • Retribuzione, periodo e modalitá di pagamento
  • Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento
  • Giorni di ferie, malattia
  • Termini di preavviso in caso di recesso

L’orario e il luogo di lavoro

Per quanto riguarda l’orario di lavoro, questo puó essere a tempo pieno/full-time, ovvero quando l’orario di lavoro fissato nel contratto è il massimo delle ore settimanali previste dalla legge (40 ore settimanali) o a tempo parziale/part-time, quando l’orario di lavoro è inferiore a quello di un contratto di lavoro a tempo pieno. La durata massima dell’orario settimanale  viene determinata dai CCNL; in ogni caso, per il contratto di lavoro a tempo indeterminato, non puó essere superiore alle 48 ore settimanali, comprese le ore straordinarie di lavoro.

Anche la sede di lavoro deve essere specificata nel contratto di lavoro. Il lavoratore comunque puó essere spostato dall’abituale sede. È previsto il trasferimento in altra sede solo se comprovato da ragioni tecniche, organizzative e produttive. Invece, la trasferta lavorativa è il cambiamento provvisorio del luogo di lavoro. Il distacco del lavoratore si presenta infine quando il lavoratore viene mandato a lavorare temporaneamente presso un soggetto diverso dal proprio datore di lavoro ma comunque a lui collegato.

Il periodo di prova

Il periodo di prova si colloca nella fase iniziale del rapporto lavorativo tra il datore di lavoro e il lavoratore e consente una migliore valutazione dell’eventuale rapporto di lavoro. Questo periodo deve essere convalidato da atto scritto e firmato da entrambe le parti. La sua durata è fissata dal CCNL di riferimento ma comunque, per il contratto di lavoro a tempo indeterminato, non puó essere superiore ai 6 mesi.



Al termine dello stesso e in assenza di comunicazioni contrarie il lavoratore si intende confermato. Al contrario, durante il periodo di prova entrambe le parti possono interrompere il rapporto lavorativo in qualsiasi momento. Il datore di lavoro dovrá quindi corrispondere al lavoratore un compenso in base alla retribuzione prevista dal CCNL, il trattamento di fine rapporto (liquidazione), le ferie e la relativa percentuale di tredicesima.

La retribuzione

La retribuzione o salario è la somma di denaro che spetta al lavoratore come corrispettivo dell’attivitá lavorativa prestata. Il rapporto di lavoro è infatti oneroso, nel senso che alla firma del contratto è stata concordata una somma di denaro come corrsispettivo dell'attivitá lavorativa prestata dal lavoratore. La sua entitá viene stabilita dai CCNL di riferimento in base al settore dell’attivitá e alla qualifica del lavoratore. All’interno del contratto quindi la paga deve rispettare i minimi salariali previsti.

Inoltre deve essere anche consegnato al lavoratore il prospetto paga o busta paga, con riferimento alle diverse voci che costituiscono la retribuzione. La tredicesima mensilitá è prevista per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Invece, per la quattordicesima occorre tener conto del CCNL di riferimento.

Le ferie e la malattia

Il periodo di ferie è quel periodo di riposo retribuito a cui il lavoratore non puó rinunciare. Anche in questo caso la sua durata è regolamentata dai CCNL e comunque non puó essere inferiore a 4 settimane. Il periodo in cui il lavoratore puó usufruire delle ferie deve essere pattuito dal lavoratore e dal datore di lavoro in base alle esigenze personali di uno e quelle aziendali dell’altro.

In caso di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo, la cui durata è sempre fissata dai CCNL.