Come si costituisce una societá semplice

La societá semplice rappresenta la forma piú elementare di societá. In effetti, l'ordinamento giuridico italiano considera la societá semplice come il prototipo della societá di persone. Si tratta di un tipo di impresa le cui caratteristiche sono le stesse che una qualsiasi societá di persone deve presentare. Proprio per la sua estrema semplicitá, è adatta a business che non necessitano di grossi investimenti. Le procedure per la costituzione della societá semplice, infatti, non sono affatto complesse e i costi di gestione non sono onerosi.

Come si costituisce una societá semplice

Una delle principali caratteristiche della societá semplice è che trattasi di una forma giuridica adatta alle attivitá economiche non commerciali. Per attivitá non commerciali si intendono le attivitá legate all'agricoltura, di gestione del patrimonio immobiliare e le attivitá di tempo libero. Tra queste, comunque, la forma piú diffusa di S.s. è la societá semplice agricola. Trattandosi di una societá che non esercitá attivitá commerciale, ma solo economica, le procedure per la sua costituzione prevedono pochi e semplici passaggi. Innanzitutto, è bene ricordare che, in quanto societá, è necessaria la presenza di almeno due persone in qualitá di soci. Sono i soci, infatti, i titolari e responsabili dell'impresa.

Costituzione della societá semplice

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L'atto costitutivo della societá semplice

Trattandosi di una societá, il primo passaggio da affrontare prevede la stipulazione del contratto sociale. Questo prende la forma dell'Atto costitutivo e non è soggetto a forme particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Il contratto, infatti, puó essere concluso verbalmente o attraverso comportamenti concludenti dei soci. La forma scritta è invece prevista sia come scrittura privata che come Atto costitutivo.



L'atto costitutivo è necessario quando vengono conferiti beni immobili o diritti reali immobiliari. Anche in caso di semplice godimento di questi, è necessaria la forma scritta. L'atto costitutivo deve obbligatoriamente contenere l'oggetto sociale, la ragione sociale e i conferimenti di ciascun socio. La forma scritta, inoltre, richiede la presenza di un notaio.

Iscrizione della societá semplice nel Registro delle imprese

Il passaggio successivo prevede l'iscrizione della societá semplice nel Registro delle imprese della Camera di commercio del territorio. Piú in particolare questa forma giuridica di impresa deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese. L'iscrizione è necessaria per consentire a terzi di venire a conoscenza dell'esistenza della societá e per conoscerne i rappresentanti e amministratori. Invece, nel caso in cui la S.s. sia stata costituita tramite scrittura privata, l'iscrizione non è prevista.

Costituzione della societá semplice

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I costi della societá semplice

Come giá detto, la societá semplice non prevede procedure complesse per la sua costituzione né costi eccessivi. Le prime spese che i soci dovranno affrontare riguarderanno proprio la costituzione dell'impresa. È bene sottolineare comunque che, a differenza delle societá di capitali, la societá semplice non prevede il deposito di un capitale sociale minimo. Le tasse da pagare sono invece relative a:

  • Imposta di bollo
  • Imposta di registro
  • Spese notarili nel caso in cui la societá sia stata costituita in presenza di un notaio
  • Costi per la Camera di commercio, previsti per l'iscrizione della societá nel Registro delle imprese

Proprio come l'impresa individuale, nella societá semplice i soci sono illimitatamente responsabili delle obbligazioni della societá. Ció vuol dire che i debiti della societá dovranno essere pagati con il patrimonio della societá e con quello personale dei soci. Questi, infatti, dovranno intervenire con il proprio patrimonio personale a prescindere dai propri conferimenti.

Anche per la societá semplice è necessaria la determinazione del reddito tramite la dichiarazione dei redditi. Successivamente, il reddito della societá viene tassato in capo ai soci in base alle quote di partecipazione di ciascuno. I soci, dunque, dovranno provvedere al pagamento dell'IRPEF, nelle sue rispettive aliquote.