Parlando di questo particolare documento fiscale, l'altro termine viene quasi spontaneo usarlo insieme: fattura differita e Ddt. Quante volte avrai avuto modo di ascoltare queste parole? Tantissime; ne siamo sicuri. Il motivo si deve a uno fondamentale relazione tra questi due documenti che fa si che per poter ricorrere alla fattura differita sia necessario fare riferimento a un Ddt che documenti l'avvenuta cessione dei beni. Ma procediamo con calma.
Emissione della fattura differita
Fino a pochi anni fa - 1 gennaio 2013 per essere precisi - il nostro ordinamento fiscale prevedeva l'emissione della fattura differita solo in caso di cessione di beni; attualmente invece - a seguito della cosidetta Legge di Stabilità (articolo 1 della Legge 228/2012) - è altresì possibile ricorrere alla fattura differita per prestazione di servizi; cioè quando l'oggetto della compravendita sono beni immateriali offerti da un determinato professionista.
Probabilmente ti chiederai il motivo di questa precisazione? Sebbene il semplice piacere per la chiarezza potrebbe già valerci come risposta, la ragione principale è che la fattura differita per cessione di beni si ricollega direttamente al nostro documento di trasporto, poichè l'articolo 21 comma 4 del DPR 633/72 stabiliva (e tutt'ora viene applicato) come per ricorrere alla fatturazione differita era necessario fare riferimento ad uno specifico Ddt che aveva accompagnato la merce al momento della spedizione.
Fattura differita senza d.d.t
Arrivati a questo punto - avendo chiarito la circostanza in cui è richiesto il documento di trasporto e la sua relazione con il documento fiscale, resta da vedere l'eventualità della fattura differita senza d.d.t.; è una possibilità lecita o si rischierebbe qualche conseguenza amministrativa?
In realtà, a tal proposito la legge è abbastanza chiara. Viene stabilito infatti come non necessariamente deve trattarsi del documento di trasporto. La fattura differita infatti può fare riferimento anche ad altri documenti accompagnatori, a condizione pero che quest'ultimi siano idonei (ad esempio la lettera di vettura), ovvero siano in grado di mostrare chiaramente i soggetti tra i quali è stata effettuata l’operazione d'interesse nonchè la tipologia di spedizione.
Un caso differente è quello della fattura accompagnatoria e il Ddt, poichè la fattura in questione, oltre al valore fiscale, è un documento valido al fine della regolarizzazione del trasporto; al pari di una fattura immediata e di un documento di trasporto racchiusi nello stesso documento.