Il contratto individuale di lavoro è un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro in base al quale entrambi adempiono a degli obblighi reciproci specifici: l’uno di prestazione della propria attivitá lavorativa (sia manuale che intellettuale), l’altro di un adeguato pagamento della retribuzione (normalmente quantificata e proporzionata alla qualitá e quantitá di lavoro). Ció costituisce l’oggetto del contratto di lavoro.
Il rapporto tra lavoratore e azienda è regolato da apposite norme. Queste permettono quindi di distinguere e definire i diversi tipi di contratti di lavoro:
- A tempo indeterminato
- A tempo determinato
- Part-time
- Intermittente
- Somministrazione di lavoro
- Apprendistato
Le caratteristiche del contratto di lavoro
La fonte del rapporto di lavoro subordinato è il contratto individuale di lavoro. Questo, per essere tale, deve essere di tipo commutativo, nel senso che le reciproche prestazioni sono stabilite e determinate con precisione in precedenza dalla legge (Codice Civile) o dai contratti collettivi; oneroso poichè è necessaria e prevista la retribuzione; un contratto sinallagmatico dato che le prestazioni sono reciproche e corrispettive (prestazione di lavoro - retribuzione); infine eterodeterminato poichè il suo contenuto è predeterminato dalla legge o dai contratti collettivi.
Per contratto collettivo si intende il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) ed è la fonte attraverso cui i sindacati dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro definiscono le regole che disciplinano il rapporto di lavoro. È collettivo poiché riguarda tutti i lavoratori del settore di riferimento del contratto e nazionale perchè è valido per tutte le aziende sul territorio nazionale. Questo disciplina e stabilisce i contenuti fondamentali del contratto di lavoro, sia per ció che riguarda l’aspetto economico che quello normativo. Ogni settore lavorativo ha un proprio CCNL di categoria dentro il quale viene fatta una chiara distinzione del lavoratore in categorie e livelli ed è bene fruirne per conoscere e tutelare i propri diritti sul lavoro.
Le tipologie di attivitá lavorativa
Alla base della distinzione che viene fatta vi è la presenza o no della subordinazione del lavoratore al datore di lavoro. Esistono casi invece in cui la medesima attivitá lavorativa puó essere svolta sia da lavoratori autonomi che da lavoratori subordinati. Più in dettaglio, le tre tipologie sono:
- Lavoro autonomo: non esistono vincoli subordinanti
- Subordinato: caratterizzato dalla subordinazione del lavoratore a un datore di lavoro, rispetto dell’orario di lavoro, diritto a una retribuzione predeterminata assenza di rischio sul risultato della prestazione, inserimento nell’organizzazione aziendale, prestazione lavorativa continua
- Parasubordinato: un collaboratore autonomo presta la propria attivitá lavorativa a un committente, senza vincolo di subordinazione
In base al tipo di attivitá lavorativa prestata, il contratto di lavoro puó essere definito tipico e atipico. Il contratto di lavoro tipico è a tutti gli effetti un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno, ma anche uno di lavoro autonomo. Il contratto di lavoro atipico è invece il contratto a tempo determinato, part-time, di apprendistato, di somministrazione del lavoro e intermittente. La sua caratteristica è la maggiore flessibilitá del lavoro: le funzioni e gli orari sono infatti diversi per rispondere alle differenti esigenze produttive.
Gli elementi del contratto di lavoro
La validitá del contratto di lavoro è subordinata alla presenza di determinati requisiti. Il contratto di lavoro si costituisce attraverso il consenso delle parti: è essenziale infatti che entrambe le parti abbiano la capacitá di concludere il contratto di lavoro. La capacitá lavorativa si acquista ai 16 anni di etá, dopo aver concluso il periodo di istruzione obbligatoria, secondo le leggi per il lavoro minorile (i minorenni al di sotto dei 16 anni sono pertanto esclusi).
La causa del contratto, ovvero la funzione economico sociale del contratto, deve essere lecita e quindi conforme alla legge. Deve inoltre essere specificata l’attivitá lavorativa prestata, ovvero l’oggetto del contratto, il quale deve essere lecito, possibile e determinato. Per legge il contratto di lavoro non ha bisogno della forma scritta: il contratto di lavoro puó essere concluso infatti anche oralmente o attraverso comportamenti concludenti. L’eccezione è invece rappresentata da alcuni contratti che necessitano di requisiti formali differenti, come i contratti subordinati sportivi, di apprendistato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
La lettera di assunzione
In genere, prima dell’inizio dell’attivitá lavorativa, i datori di lavoro sono tenuti ad informare i dipendenti del contenuto del loro contratto di lavoro in forma scritta tramite una lettera di assunzione. Questa dunque determina l’obbligo del lavoratore di prestare la propria attivitá lavorativa al proprio datore di lavoro. All’interno della lettera è possibile inserire solo gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto lavorativo, ovvero:
- Nome dell’azienda e nome del lavoratore
- Luogo e orario di lavoro
- Data di inizio del rapporto di lavoro
- Durata del contratto di lavoro
- Durata del periodo di prova
- Qualifica di assunzione
- Livello di inquadramento nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)
- Importo della retribuzione, periodo e modalità di pagamento
- Durata delle ferie
- Termini di preavviso in caso di recesso
La retribuzione è determinata dal CCNL di riferimento, in relazione al settore di attivitá e al livello di inquadramento del lavoratore. La retribuzione indicata dal CCNL costituisce la misura minima al di sotto della quale il contratto individuale del lavoratore non puó scendere. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla tredicesima mensilitá, sia i lavoratori a tempo indeterminato che quelli assunti a tempo determinato. Viene erogata invece la quattordicesima solo se prevista dal CCNL.