Esistono diversi tipi di contratto che regolano il rapporto di lavoro tra datore e lavoratore. Tra questi non possiamo non menzionare il contratto collettivo, ovvero il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Il CCNL è la fonte attraverso cui i sindacati dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro definiscono le regole che disciplinano il rapporto di lavoro. È collettivo poiché riguarda tutti i lavoratori del settore di riferimento del contratto e nazionale perchè è valido per tutte le aziende sul territorio nazionale.

Questo disciplina e stabilisce i contenuti fondamentali del contratto di lavoro, sia per ció che riguarda l’aspetto economico che quello normativo. Ogni settore lavorativo ha un proprio CCNL di categoria dentro il quale viene fatta una chiara distinzione del lavoratore in categorie e livelli ed è bene fruirne per conoscere e tutelare i propri diritti sul lavoro.

In base al tipo di attivitá lavorativa prestata, il contratto di lavoro puó essere definito tipico e atipico. Il contratto di lavoro tipico è a tutti gli effetti un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno, ma anche uno di lavoro autonomo. Il contratto di lavoro atipico è invece il contratto a tempo determinato, part-time, di apprendistato, di somministrazione del lavoro e intermittente. La sua caratteristica è la maggiore flessibilitá del lavoro: le funzioni e gli orari sono infatti diversi per rispondere alle differenti esigenze produttive.

Quali sono le caratteristiche del contratto di lavoro?

La validitá del contratto di lavoro è subordinata alla presenza di determinati requisiti. Il contratto di lavoro si costituisce attraverso il consenso delle parti: è fondamentale e imprescindibile, infatti, che entrambe le parti abbiano la capacitá di concludere il contratto di lavoro. La capacitá lavorativa si acquista raggiunti i 16 anni di etá, dopo aver concluso il periodo di istruzione obbligatoria, secondo le leggi per il lavoro minorile (i minorenni al di sotto dei 16 anni sono pertanto esclusi).

La causa del contratto, ovvero la funzione economico sociale del contratto, deve essere lecita e quindi conforme alla legge. Deve inoltre essere specificata l’attivitá lavorativa prestata, ovvero l’oggetto del contratto, il quale deve essere lecito, possibile e determinato.



Per legge, non è strettamente necessario che il contratto di lavoro venga presentato in forma scritta; infatti, puó essere anche stipulato con un accordo verbale. L’eccezione è invece rappresentata da alcuni contratti che necessitano di alcuni requisiti formali differenti e specifici, come i contratti subordinati sportivi, di apprendistato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

In genere, prima dell’inizio dell’attivitá lavorativa, i datori di lavoro sono tenuti ad informare i dipendenti del contenuto del loro contratto di lavoro tramite una lettera di assunzione. Questa dunque determina l’obbligo del lavoratore di prestare la propria attivitá lavorativa al proprio datore di lavoro.

La retribuzione è determinata dal CCNL di riferimento, in relazione al settore di attivitá e al livello di inquadramento del lavoratore. La retribuzione indicata dal CCNL costituisce la misura minima al di sotto della quale il contratto individuale del lavoratore non puó scendere. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla tredicesima mensilitá, sia i lavoratori a tempo indeterminato che quelli assunti a tempo determinato. La quattordicesima, invece, viene erogata solo se il CCNL di riferimento la prevede.