Il contratto di somministrazione di lavoro o staff leasing è un tipo di contratto di lavoro che prevede la presenza di 3 soggetti: il somministratore (o le agenzie somministrative), l’utilizzatore o impresa e il lavoratore.
È per questo infatti, che vengono stipulati due contratti, uno di somministrazione tra il somministratore e l’impresa, l’altro lavorativo tra il somministratore e il lavoratore. Il lavoratore viene quindi assunto dal somministratore ma presta servizio all’utilizzatore (missione).
Per questo tipo di contratto di lavoro valgono le norme vigenti dei Contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le caratteristiche del contratto di somministrazione di lavoro
Questo tipo di contratto non puó essere stipulato per sostituire lavoratori che scioperano, se sono stati eseguiti licenziamenti collettivi per le stesse mansioni e per le imprese non a norma dal punto di vista della sicurezza sul luogo di lavoro.
Il contratto di somministrazione di lavoro deve essere redatto in forma scritta altrimenti viene considerato nullo e il lavoratore viene considerato alla dipendenze dell’utilizzatore.
Al suo interno devono essere inseriti i seguenti elementi:
- Gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’agenzia
- Il numero dei lavoratori da somministrare
- I casi e le ragioni necessarie per stipulare il tipo di contratto
- Le presenza di eventuali rischi per la salute e l’integritá del lavoratore
- La data di inizio e la durata della somministrazione
- Le mansioni e l’inquadramento dei lavoratori
- Trattamento economico e normativo del lavoratore
- Il luogo e orario di lavoro
- L’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti per il lavoratore
- L’obbligo dell’utilizzatore del pagamento al lavoratore del trattamento economico e del versamento dei contributi previdenziali
La durata del contratto di somministrazione
Esistono due tipologie di contratti di somministrazione di lavoro in base alla durata.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato funziona come i normali contratti a tempo indeterminato. Per l’azienda o utilizzatore non è possibile assumere un numero di lavoratori somministrati superiori al 20% dei propri lavoratori dipendenti (limite quantitativo di assunzione). Durante i periodi di non somministrazione il lavoratore puó restare comunque a disposizione del somministratore percependo una indennitá di disponibilitá durante i periodi di non attivitá
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è la tipologia piú flessibile e viene scelta soprattutto per lavori di breve durata ed è prorogabile fino a un massimo di 36 mesi. Trascorso questo periodo il lavoratore puó essere assunto dall’utilizzatore a tutti gli effetti. Per questo tipo di contratto valgono le normative vigenti per il contratto a tempo determinato, o a termine, escluse quelle riguardanti il diritto di precedenza, la durata massima, proroghe e rinnovi
Il trattamento economico e normativo
Coloro i quali siano assunti con contratto di somministrazione di lavoro hanno diritto a uno stipendio pari a coloro che sono assunti effettivamente dall’impresa utilizzatrice.
Inoltre nel caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, si ha diritto all’indennitá di disponibilitá nei periodi di inattivitá.
I lavoratori somministrati hanno diritto allo stesso trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti di pari livello dell’utilizzatore e hanno diritto alla fruizione di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore.
L’agenzia somministratrice ha l’obbligo di retribuire il lavoratore e versare i contributi INPS e premi INAIL.
La risoluzione del contratto di somministrazione di lavoro
In caso di contratto di somministrazione a tempo determinato, lo stesso si risolve alla scadenza del termine o prima qualora sussistano i presupposti per il licenziamento per giusta causa. Il lavoratore che decida risolvere il contratto prima del termine deve avvisare anticipatamente l’Agenzia somministratrice.
Nel caso del contratto di somministrazione a tempo indeterminato, in caso di licenziamento, il lavoratore rimane comunque a disposizione dell’Agenzia somministratrice. Il lavoratore potrá essere licenziamento dall’Agenzia solo in caso di impossibilitá di reimpiegare il lavoratore.
In tutti i casi, ogni richiesta di recesso del contratto deve avvenire in forma scritta tramite lettera di licenziamento o di dimissioni.
Il lavoratore somministrato ha diritto a percepire la disoccupazione NASPI solo in caso di interruzione involontaria del rapporto lavorativo. I periodi di inattivitá, in caso di obbligo di disponibilitá, non possono essere considerati utili nel calcolo dei requisiti minimi.