Com'è la definizione della fattura immediata

Conoscere la definizione della fattura immediata è importante perchè ci permette di conoscere meglio la natura di questo documento importantissimo documento fiscale, che rappresenta il modello di riferimento quando si parla di fatturazione. Vediamo dunque quali sono i riferimenti normativi principali in materia.

La natura della fattura immediata

La fattura è il documento che deve comprovare l'avennuta vendita di beni o prestazione di servizi. L'ordinamento poi, stabilisce varie tipologie di fatture, che possono essere usate in maniere differente a seconda dei casi, come ad esempio la fattura differita. Tra queste ovviamente rientra la fattura immediata; ovvero il modello base di riferimento quando si parla genericamente di fatture.

La fattura immediata, come indica il nome stesso, deve essere emessa e consegnata o spedita al cliente, anche mediante modalità elettroniche; ad ogni modo, sempre entro il giorno in cui si è effettuata la vendita o la prestazione del servizio. Quello che quindi si desume da tutto ciò è che la fattura immediata non ha valenza accompagnatorio: come conseguenza i beni possono viaggiare soli, senza necessità di Ddt.

Cosa dice la legge in merito alla fattura immediata

La legge non si esprime direttamente attraverso una definizione che definisca precisamente cos'è la fattura immediata, ma bensì circoscrive l'ambito di funzionamento della stessa, in relazione agli obblighi fiscali di calcolo e liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).



Questo è definito dall'articolo 3, comma 2 del DPR 21 dicembre 1996 n° 696 che - nello specifico - si occupa di definire il momento dell'emissione della fattura immediata. In breve, quanto viene stabilito da questo articolo afferma che l'emissione della fattura immediata per la cessione di beni e/o servizi garantisce la possibilità di evitare il rilascio della relativa ricevuta fiscale piuttosto che del classico scontrino.

Come bisogna agire per ottere questo esonero? La suddetta legge stabilisce che la fattura dovrà essere rilasciata contestualmente alla consegna dei beni o all’ultimazione dei servizi, ovvero entro i termini in cui sarebbe divenuto obbligatoria la certificazione fiscale, rappresentata per l'appunto dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale.