Ricevuta di prestazione occasionale

Molto spesso - quanto si parla di lavoro occasionale - non si considera che è necessario rilascare una specifica ricevuta di prestazione occasionale. Nell'articolo approfondiremo le prescrizioni da rispettare per emettere questo documento, così come aspetti più generali legati al suo contenuto.

Chi emette la ricevuta di prestazione occasionale?

La legge stabilisce chiaramente che  l'incaricato dell'emissione della ricevuta di prestazione occasionale è il professionista che offre il proprio servizio presso il committente - ovvero il lavoratore autonomo occasionale. Tuttavia, è divenuta una pratica ormai diffusa nell'ambiente professionale quella per cui il datore di lavoro si incarica di scrivere la ricevuta.

Il motivo fondamentale si deve al fatto che molto spesso, il lavoratore autonomo non ha le conoscenze necessarie per procedere alla compilazione della fattura, per cui il committente procede a fornire un modello di ricevuta che poi il professionista dovrà firmare per l'accettazione.



Prestazione occasionale fattura

Cosa scrivere nella ricevuta di prestazione occasionale

Vediamo dunque gli elementi fondamentali da scrivere nella fattura di prestazione occasionale, rilasciata nel momento del pagamento:

  • dati personali del committente (ovvero la persona a favore di cui sarà svolta la prestazione);
  • dati personali del lavoratore autonomo occasionale;
  • dati di riferimento della ricevuta ai fini della sua identificazione (numero e data);
  • totale lordo del compenso riconosciuto dal committente;
  • ritenuta d’acconto (20% sul totale lordo)
  • compenso netto da ricevere

Nel caso in cui la ricevuta abbia un valore superiore a 77,47 €, la legge stabilisce come sia necessario applicare una marca da bollo da 1,81 €, che è consuetidine venga pagata dal committente.

Prestazione occasionale senza ritenuta d'acconto

Il funzionamento della figura del lavoratore autonomo occasionale, ruota attorno alla ritenuta d'acconto, ovvero quel metodo di pagamento delle imposte in assenza della dichiarazione dei reddti. Tuttavia, la ritenuta d'acconto può essere applicata solo se il soggetto è considerato sostituto d'imposta, come previsto dall'art. 23 del DPR 600/73.

In base a quanto stabilito da questo articolo i sostituti d'imposta sono:

  1. le società di capitali;
  2. le associazioni senza personalità giuridica;
  3. gli enti pubblici e privati diversi dalle società;
  4. le persone fisiche con partita Iva;
  5. il curatore fallimentare e il liquidatore.