Poiché il contratto di lavoro a tempo indeterminato non ha un termine di durata, per far sí che si risolva è necessario un atto di recesso, salvo il caso di accesso alla pensione. Questo deve avvenire in forma scritta e puó essere concordato dalle parti o per decisione unilaterale del lavoratore (dimissioni) o del datore di lavoro (licenziamento). In entrambi i casi, chi decide di interrompere il rapporto di lavoro deve dare un preavviso all’altro soggetto coinvolto. In mancanza di questo, chi recede è tenuto a versare all’altra parte una somma di denaro equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata con il preavviso.

Dare le dimissioni

Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore. Il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro è soggetto all’obbligo di preavviso. Questo viene quantificato dai CCNL e generalmente corrisponde a un periodo di 15-30 giorni per le qualifiche piú basse, fino a un massimo di alcuni mesi per le qualifiche piú alte. L’obbligo di preavviso per le dimissioni non sussiste in caso di  gravidanza e  durante il primo anno di vita del figlio.



Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta per comunicare la volontá di recesso da parte del lavoratore e per essere valide. La lettera di dimissioni deve rispettare il preavviso stabilito dalle norme vigenti. In mancanza di questo il lavoratore è tenuto a versare una indennitá al datore di lavoro. Oltre alla lettera di dimissioni con preavviso e la lettera di dimissioni senza preavviso esistono altre forme di presentazione delle dimissioni:

Il licenziamento

Nel caso del licenziamento è il datore di lavoro ad interrompere unilateralmente il rapporto lavorativo e deve essere compiuto unicamente se esistono le ragioni che lo giustificano. Il licenziamento puó avvenire infatti per giusta causa legata a gravi eventi riguardanti il comportamento del lavoratore o per giustificato motivo, legato a motivi aziendali o all’inadempienza del lavoratore.